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Dichiarazione redatta da un professionista abilitato, prevista dall'art. 22, comma 7bis, della L.R. 31/2002, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità dei lavori eseguiti e con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia.

E' un certificato provvisorio di conformità edilizia ed agibilità in attesa del sopralluogo richiesto e del rilascio, da parte del S.U.E., del certificato di conformità edilzia ed agibilità di cui all'art. 22 della L.R. 31/2002 .

Si presenta,  in duplice copia entrambe firmate in originale.

Lo Sportello Unico Edilizia restituisce la seconda copia vistata quale ricevuta dell'avvenuta presentazione, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia ed agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo per il rilascio del certificato di conformità ed agibilità di cui all'art. 22 della L.R. 31/2002 

Ulteriori informazioni

Il certificato provvisorio è valido fino al rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità.

E' possibile presentarlo a conclusione degli interventi di:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • ristrutturazione edilizia; 

a condizione che sia stata preventivamente, già protocollata  la richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità completa di tutta la documentazione richiesta.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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