La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.
La richiesta di pubblicazioni deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:
il nome e il cognome;
la data e il luogo di nascita;
la cittadinanza;
la residenza, la libertà di stato;
se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
se hanno già contratto matrimonio;
se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Quindi l'ufficiale dello stato civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione.
I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.
L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.
Per la richiesta di pubblicaizone di matrimonio, devono essere presentati i seguenti documenti:
documenti d'identità dei nubendi
richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato)
per gli stranieri nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilascito dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti; qualora il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze straniere, dovrà essere presentato un nulla osta o un certificato di capacità matrimoniale per ogni cittaddinanza posseduta.
per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori. o certificato di capacità matrimoniale.
Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.