Cos'è
Scaduto il termine previsto dalla legge per il versamento è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni relative a omesso o parziale versamento
Scaduto il termine previsto dalla legge per il versamento è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni relative a omesso o parziale versamento
I contribuenti che siano in ritardo o siano incorsi in errori nel versamento del tributo, possono pagare in ritardo, integrare il pagamento dell'importo dovuto, sanzioni e interessi in misura ridotta rispetto alla misura prevista in sede di accertamento.
Il contribuente calcola autonomamente quanto dovuto in ravvedimento per il caso di ritardato o parziale versamento in ragione delle sanzioni e degli interessi previsti in corrispondenza del ritardo. A tal fine ci si può avvalere dI un calcolatore.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento si esegue con il modello F24 o versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella Ravvedimento. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e non sono pertanto contraddistinti da un codice tributo specifico, come avviene invece per il pagamento delle sanzioni a seguito di accertamento.
Per il contribuente è possibile effettuare il ravvedimento sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Ultimo aggiornamento
30-08-2022 17:08