Cos'è
A decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni non trovano più applicazione, essendo state abrogate dalla Legge 27/12/2019, n. 160 che ha istituito in loro sostituzione il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
L’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue:
«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;
Il titolare dell'atto di concessione o, nel caso di occupazione abusiva, l'occupante di fatto.
Come si fa
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
Dove rivolgersi
Per informazioni riguardanti l'esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni contattare il concessionario:
ICA SRL
Telefono: 0535658230
Fax: 05351814934
E-mail: ica.mirandola@icatributi.it
PEC: ufficio.modena@pec.icatributi.com
Sito web Ica Srl
Per informazioni riguardanti il canone mercatale contattare l'Ufficio Tributi.
La legge di Bilancio 2022 n. 234, all'art. 1, commi 706 e 707, proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento canone unico di cui all'articolo
9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Nello specifico:
- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione);
- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’occupazione temporanea del suolo pubblico per il commercio ambulante, ivi comprese le occupazioni dei cosiddetti “spuntisti”;
Si è disposta anche l’esenzione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del regolamento comunale di disciplina del canone unico, per le nuove occupazioni realizzate su suolo pubblico con tavoli, sedie e dehors e per le nuove occupazioni realizzate su suolo pubblico finalizzate allo svolgimento delle attività sportive, di qualsiasi tipo, anche non agonistico.