A decorrere dal 1º gennaio 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’IMU, della TASI e della TARI.

La Tari è la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è posta a carico dell’utilizzatore.

ll presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Sono, invece, assoggettate le aree scoperte operative, come i magazzini a cielo aperto.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all’80 per cento della superficie catastale.

Il soggetto passivo è chiunque possieda e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori, di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.


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